wp-gdpr-compliance
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L\u2019incertezza, in ordine al decreto legge oggetto d\u2019esame, regna sovrana.<\/p>\n
L\u2019unico testo a disposizione dei commentatori \u00e8 la bozza sottoposta all’esame del pre-Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018.<\/p>\n
Gli elementi di novit\u00e0 del citato decreto legge sono i seguenti:<\/p>\n
a)- Il contratto a tempo determinato<\/u>:<\/b><\/p>\n
E\u2019 stato, in sostanza, integralmente rivisto l\u2019impianto del D.lgs. 81\/2015.<\/p>\n
Il contratto privo di causale potr\u00e0 essere stipulato per un periodo massimo di 12 mesi.<\/p>\n
Per periodi pi\u00f9 lunghi oppure in occasione delle proroghe il ricorso alla forma contrattuale oggetto d\u2019esame dovr\u00e0 essere motivato.<\/p>\n
Le causali tipizzate dal legislatore sono le seguenti:<\/p>\n
1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all\u2019ordinaria attivit\u00e0\u0300 del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;<\/em><\/p>\n 2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell\u2019attivit\u00e0\u0300 ordinaria;<\/em><\/p>\n 3) esigenze relative alle attivit\u00e0\u0300 stagionali di cui all\u2019articolo 21, comma 2, e a picchi di attivit\u00e0.<\/em><\/p>\n Possiamo rilevare, sin da subito, che le ipotesi previste nel decreto sono sicuramente pi\u00f9 stringenti rispetto a quelle stabilite dalla legislazione vigente prima dell’emanazione del D.lgs. 81\/2015.<\/p>\n E\u2019 scomparsa, altres\u00ec, la facolt\u00e0 delle parti sociali di individuare causali alternative oppure aggiuntive<\/em>.<\/p>\n La durata massima del contratto a tempo determinato non \u00e8 di facile individuazione.<\/p>\n La bozza del decreto legge prevede, quale termine massimo di durata del c.t.d., \u00a036 mesi che parrebbe, per\u00f2, essere stato \u00a0ridotto a 24 mesi in sede di Consiglio dei Ministri (come pu\u00f2 evincersi dal comunicato stampa del C.d.M. nr. 8 del 2 luglio 2018).<\/p>\n Il numero delle proroghe consentite \u00e8 pari a 4 (invece di 5 come normate dal D.lgs. 81\/2015).<\/p>\n Il contratto a tempo determinato pu\u00f2\u00e0 essere impugnato entro duecentosettanta<\/em> (non pi\u00f9 120 giorni) dalla cessazione del singolo contratto.<\/p>\n a)- La somministrazione di lavoro<\/u>:<\/b><\/p>\n L\u2019unica modifica attuata del legislatore \u00e8 la sostituzione del comma 2\u00b0 dell\u2019art. 34 del D.lgs. 81\/2015. 2.<\/p>\n In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore sar\u00e0 soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato.<\/p>\n Il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro potr\u00e0 essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore, purch\u00e9 nei limiti di cui all\u2019articolo 21 come appena sopra descritto.<\/p>\n A primo impatto il legislatore, restando immutata la restante disciplina, sembra aver voluto privilegiare la somministrazione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato.<\/p>\n Gli effetti sugli utilizzatori dovrebbero essere estremamente contenuti (se non insussistenti)<\/em>.<\/p>\n Avv. Carmine Di Risio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" L\u2019incertezza, in ordine al decreto legge oggetto d\u2019esame, regna sovrana. L\u2019unico testo a disposizione dei commentatori \u00e8 la bozza sottoposta all’esame del pre-Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018. Gli elementi di novit\u00e0 del citato decreto legge sono i seguenti:<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":97,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,3],"tags":[4],"class_list":["post-90","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-diritto-del-lavoro","tag-decreto-dignita-somministrazione","post_format-post-format-image"],"yoast_head":"\n