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{"id":141,"date":"2018-08-08T19:22:34","date_gmt":"2018-08-08T17:22:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaledirisio.it\/?p=141"},"modified":"2018-08-09T11:01:38","modified_gmt":"2018-08-09T09:01:38","slug":"conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-12-luglio-2018-n-87-recante-disposizioni-urgenti-per-la-dignita-dei-lavoratori-e-delle-imprese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaledirisio.it\/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-12-luglio-2018-n-87-recante-disposizioni-urgenti-per-la-dignita-dei-lavoratori-e-delle-imprese\/","title":{"rendered":"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignit\u00e0 dei lavoratori e delle imprese"},"content":{"rendered":"

E\u2019 ora possibile commentare, dopo l\u2019approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica, il testo delle disposizioni legislative alla luce degli emendamenti e delle modifiche intervenute nel corso dell\u2019iter parlamentare.<\/p>\n

a)- Il contratto a tempo determinato<\/u>:<\/strong><\/p>\n

Confermiamo che \u00e8 stato integralmente rivisto l\u2019impianto del D.lgs. 81\/2015.<\/p>\n

Il contratto privo di causale potr\u00e0 essere stipulato per un periodo massimo di 12 mesi.<\/p>\n

Per periodi pi\u00f9 lunghi oppure in occasione delle proroghe o dei rinnovi, invece, il ricorso alla forma contrattuale oggetto d\u2019esame dovr\u00e0 essere motivato.<\/p>\n

Le causali tipizzate dal legislatore sono le seguenti:<\/p>\n

1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all\u2019ordinaria attivit\u00e0 del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive.<\/p>\n

In sede di conversione \u00e8 stata corretta la causale \u201csostitutiva\u201d (\u201covvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori<\/em>\u201d).<\/p>\n

2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell\u2019attivit\u00e0 ordinaria;<\/p>\n

Possiamo rilevare, sin da subito, che le ipotesi previste nel decreto sono sicuramente pi\u00f9 stringenti rispetto a quelle stabilite dalla legislazione vigente prima dell\u2019adozione del D.lgs. 81\/2015.<\/p>\n

E\u2019 scomparsa, altres\u00ec, la facolt\u00e0 delle parti sociali di individuare causali alternative oppure aggiuntive.<\/p>\n

Il legislatore, poi, ha chiaramente determinato la sanzione stabilendo, al comma 1 bis (dell\u2019art. 21) che \u201cin caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi\u201d<\/em>\u00bb.<\/p>\n

La durata massima del contratto a tempo determinato \u00e8 stata fissata in 24 mesi.<\/p>\n

Il contratto a tempo determinato, poi, potr\u00e0 essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto potr\u00e0 essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.<\/p>\n

Anche in questo caso \u00e8 stata stabilita la sanzione: in caso di violazione delle disposizioni appena citate (quella sui rinnovi e le proroghe) il contratto si trasformer\u00e0 in contratto a tempo indeterminato.<\/p>\n

I contratti per attivita\u0300 stagionali, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1 (che abbiamo gi\u00e0 commentato).<\/p>\n

Il numero delle proroghe consentite \u00e8 pari a 4 (invece di 5 come normate dal D.lgs. 81\/2015).<\/p>\n

E\u2019 stata altres\u00ec inserita la norma transitoria.<\/p>\n

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonche\u0301 ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018<\/u>.<\/p>\n

Ne consegue che se verr\u00e0 concordato un rinnovo oppure una proroga dei contratti in essere resteranno applicabili le norme precedenti.<\/p>\n

Il contratto a tempo determinato potr\u00e0 essere impugnato entro centottanta (non pi\u00f9 120 giorni) giorni dalla cessazione del singolo contratto.<\/p>\n

b)- La somministrazione di lavoro<\/u>:<\/strong><\/p>\n

Pi\u00f9 consistenti sono state, in sede di conversione, le modifiche alla disciplina della somministrazione.<\/p>\n

Il comma 2\u00b0 dell\u2019art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 \u00e8 stato cos\u00ec sostituito \u201csalva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23 (20%), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo\u0300 eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1\u00b0 gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unita\u0300 superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. <\/em><\/p>\n

Nel caso di inizio dell’attivita\u0300 nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E\u0300 in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651\/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali\u201d<\/em>.<\/p>\n

E\u2019 possibile, dunque, anche in sede territoriale ,stabilire percentuali diverse attraverso accordi con le OO.SS.<\/p>\n

Per la prima volta, poi, anche nei settori in cui non vi erano limitazioni contrattuali (ad esempio quello metalmeccanico) \u00e8 stato fissato un tetto alla somministrazione a tempo determinato.<\/p>\n

V\u2019\u00e8 di pi\u00f9 che a differenza del testo originario il legislatore ha ora stabilito che \u201cle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 <\/em>(quelle per far ricorso al contratto a tempo determinato), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore\u201d<\/em>.<\/p>\n

Nel caso in cui, dunque, la somministrazione verr\u00e0 disposta al di fuori dei limiti stabiliti dal detto articolo 31 e dall\u2019art.19, comma 1, il rapporto, ai sensi dell\u2019art. 38 comma 2 (\u201cquando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore pu\u00f2 chiedere, anche soltanto nei confronti dell\u2019utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest\u2019ultimo, con effetto dall\u2019inizio della somministrazione\u201d<\/em>), potr\u00e0 trasformarsi a tempo indeterminato.<\/p>\n

E\u2019 stata, infine, ripristinato il reato di somministrazione fraudolenta (Art. 38-bis. \u2014 (Somministrazione fraudolenta). \u2013 1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e\u0300 posta in essere con la specifica finalita\u0300 di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione<\/em>).<\/p>\n

Dovrebbe, anche se non vi \u00e8 una disposizione specifica, trovare applicazione, stante l\u2019assoggettamento della somministrazione alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato, la norma transitoria rinvenibile all\u2019art.21 n.2 (\u201cLe disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche\u0301 ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018<\/em>\u201d).<\/p>\n

Avv. Carmine Di Risio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

E\u2019 ora possibile commentare, dopo l\u2019approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica, il testo delle disposizioni legislative alla luce degli emendamenti e delle modifiche intervenute nel corso dell\u2019iter parlamentare. a)- Il contratto a tempo determinato: Confermiamo che \u00e8 stato integralmente rivisto l\u2019impianto del D.lgs. 81\/2015. Il contratto privo di causale potr\u00e0 essere stipulato per … <\/p>\n